Descrizione
Scarico reflui in deposito temporaneo - Regolamento Regionale 26 maggio 2016, n. 7
Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. ( Attuazione dell’ art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e SS.MM.II)”.Cosa disciplina la disposizione:
Il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni.
- Per insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 7/2016 e di consistenza fino a 20 A.E., qualora risulti manifesta l'impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento o di realizzare l'impianto di trattamento appropriato conformemente al suddetto regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo delle acque reflue.
- Ai fini della deroga al trattamento appropriato, il produttore del refluo deve inoltrare apposita comunicazione al Comune di Brindisi – Settore Ecologia Ambiente . La comunicazione deve essere corredata da relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l'adeguamento e/o la realizzazione del trattamento secondo le disposizioni del presente regolamento, nonché dalla documentazione indicata nell'Allegato 6. L'Autorità competente, a seguito di verifica, rilascia idoneo nulla osta entro 60 giorni dalla ricezione della medesima. In assenza di pronuncia, il nulla osta si intende acquisito.
- Per gli insediamenti esistenti di cui al punto a. ricadenti in aree che, essendo incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. L'efficacia del nulla osta cessa al momento della realizzazione della pubblico fognatura e l'utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciato alla stessa, non patendo più essere consentito il deposita temporanea di acque reflue. L'allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati da/l'ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggetto gestore. Qualora specifiche criticità territoriali rendano impossibile il rispetto delle caratteristiche tecnico -costruttive di cui all'allegato 4 - punto 4.1, è rimessa alle valutazioni dell'Autorità competente l'eventuale rilascio di nulla osta al deposito temporaneo mediante opere con caratteristiche tecnico-costruttive diverse, previo parere di compatibilità igienico-sanitaria dell'ASL territorialmente competente, fermo restando il rispetto delle finalità del presente regolamento e di ogni ulteriore disposizione vigente in materia.
- Copia del documento di riconoscimento del richiedente;
- Copia della concessione edilizia, Permesso di Costruire, Concessione edilizia in sanatoria;
- Documentazione attestante il titolo che consente l'uso dell'area su cui insiste il deposito temporaneo (nel caso di area di proprietà del richiedente l’autorizzazione, può essere presentata un'autocertificazione).
- Copia dei Formulari smaltimento dei rifiuti (FIR) presso i centri di smaltimento autorizzati;
- Relazione tecnica asseverata, nella quale siano indicati:
- le motivazioni di ordine tecnico che rendono impossibile l’adeguamento e/o la realizzazione di un sistema di trattamento appropriato nonché l'allacciamento alla rete fognaria;
- calcolo del carico idraulico e inquinante da stoccare e del numero di abitanti equivalenti (A.E.);
- dimensionamento della vasca a tenuta stagna e tipologia;
- modalità di smaltimento delle acque reflue in deposito temporaneo;
- compatibilità del sistema di deposito temporaneo con i vincoli gravanti sull'area di intervento;
- Sussistenza dei requisiti di cui all’allegato 4 punti 1.1. o 1.2;
- Stralcio foglio catasto terreni con l'indicazione delle particelle catastali interessate da/l'insediamento e dalla vasca di stoccaggio e la localizzazione di opere di captazione delle acque sotterranee esistenti;
- Stralcio aerofotogrammetria in scala 1:500 indicante collocazione della vasca di stoccaggio e relative coordinate geografiche (secondo il sistema di riferimento/datum WG584 fuso 33N), nonché i vincoli gravanti sull'area di intervento;
- Planimetria generale, pianta e sezioni del sistema, in opportuna scala.
- Iscrizione Camera di Commercio e codice ISTAT dell'attività;
- Documentazione attestante il verificarsi delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011 e ss.mm.ii.;
- Relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;
- Referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo ( in caso di impianto esistente o successivamente all'attivazione di nuovo impianto).
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011;
- Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 09.02.2016;
- Regolamento Regionale 26 maggio 2016, n. 7;
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