Settore 5: Ambiente ed Igiene Urbana – Paesaggio e Demanio Costiero
Dettagli dell'unità organizzativa
Si occupa della prevenzione dall'inquinamento con riferimento alle competenze attribuite all’Amministrazione comunale, coordina attività di tutela del territorio comunale, assicura la tutela del paesaggio, assicura la tutela dell’igiene pubblica.

Competenze
- Gestione amministrativa e contabile del Settore
- Igiene Urbana e impiantistica
- Procedimenti per la sostenibilità ambientale
- Bonifiche e messa in sicurezza di siti inquinati
- Gestione del rischio idrogeologico
- Attività estrattive
- Paesaggio e demanio costiero
Assessore di riferimento
Tipologia organizzazione
Area riferimento
Responsabile
Persone
Sede principale
Contatti
Allegati
Ambiente - Igene Urbana
Documenti inerenti il Servizio di Igiene Urbana
Carta dei Servizi settore 5
Settore 5: Ambiente - Igiene Urbana - Paesaggio - Demanio Costiero
Ulteriori informazioni
Il Settore Ambiente ed Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero si occupa della prevenzione dall'inquinamento con riferimento alle competenze attribuite all’Amministrazione comunale, coordina attività di tutela del territorio comunale, assicura la tutela del paesaggio, assicura la tutela dell’igiene pubblica.
Il Settore:
- opera con l’obiettivo di assicurare la corretta gestione delle attività e dei procedimenti finalizzati alla prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali con riferimento alle competenze attribuite all’Amministrazione
Comunale (es. bonifiche siti contaminati, abbandoni rifiuti, vigilanza attività estrattive di cava e migliorie fondiarie, qualità dell’aria, tutela dal rumore, amianto, radon, inquinamento elettromagnetico e luminoso, tutela delle acque ecc.). - provvede alla definizione e redazione di Piani, Programmi e Regolamenti in materia ambientale di competenza comunale cogenti (a titolo di esempio e non in maniera esaustiva es. zonizzazione acustica, mappatura acustica strategica, piano d’azione per l’abbattimento del rumore ambientale, piano per il contenimento dell’inquinamento luminoso, regolamento rumore, regolamento gestione rifiuti urbani) o volontari (es. piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima).
- fornisce supporto ad altri Settori Comunali in relazione all’integrazione di requisiti di tutela dell’ambiente nei piani e programmi di propria competenza e dell’Assessorato; propone e cura, a seguito di studio e valutazione, iniziative e progetti inerenti la tutela ambientale ed il risparmio energetico e relativi procedimenti di approvazione.
- Cura, promuove e propone e definisce interventi e campagne di comunicazione ambientale.
- Gestisce i procedimenti autorizzativi in materia ambientale di competenza comunale (es. Industrie insalubri, rumore, scarichi idrici, AUA), ed esprime pareri nei procedimenti delle rispettive competenti Autorità preposte (es. VAS, VIA, AIA, AUA, PAS, PAUR,AU) e supporta altri Settori/Servizi (es. SUAP SUEP, Pianificazione Urbanistica, Attuazione Urbanistica, Commercio, Edilizia Pubblica) nella valutazione e nella espressione di pareri nell’ambito dei procedimenti di competenza.
- Pareri in materia ambientale e paesaggistica sugli impianti FER
- Procede alla pubblicazione ed alla diffusione di dati ed informazioni ambientali come previsto dalle rispettive normative.
- Riceve segnalazioni da privati ed enti in relazioni a situazioni di degrado ambientale di beni pubblici e privati e del loro decoro che possono determinare criticità igienico sanitarie o ambientali, promuovendo i relativi procedimenti a definizione avvalendosi anche degli Organi di vigilanza e controllo dell’Ente e di altre Amministrazioni;
- Assicura la tutela dell’igiene pubblica attraverso l’affidamento in appalto del servizio di igiene pubblica; in tal senso svolge anche attività di sanificazione dell’ambiente e gli interventi tesi ad eliminare gli effetti di malattie potenzialmente nocive per l’uomo e gli animali che possono derivare o propagare attraverso organismi patogeni.
- Gestione dei stabilimenti industriali ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs n. 26 giugno 2015 n. 105 c.d. “SEVESO 3” - controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- Gestisce i procedimenti per la verifica della compatibilità paesaggistica dei beni e dei patrimoni tutelati nell’ambito delle varie tipologie di intervento antropico in stretta relazione con i vincoli a cui le aree sono sottoposte.
- Riceve dagli Enti e Organi di vigilanza competenti in materia ambientale atti di accertamento di violazione a norme ambientali di competenza dell’Amministrazione comunale.
- Destinatari e parti interessate delle attività e dei servizi del Settore Ambiente ed Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero sono gli operatori economici, i privati cittadini, altri enti o soggetti pubblici e privati.
Ambiente
Il Settore Ambiente ed Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero si occupa della prevenzione dall'inquinamento con riferimento alle competenze attribuite all’Amministrazione comunale, coordina attività di tutela del territorio comunale, assicura la tutela del paesaggio, assicura la tutela dell’igiene pubblica attraverso i servizi erogari:
- acque – approvvigionamento idrico;
- acque – gestione e smaltimento delle acque; misure a tutela dell’inquinamento delle acque superficiali e dei corpi idrici;
- emissioni in atmosfera, tutela della qualità dell’aria così come disciplinato dalle norme di competenza;
- contaminazione del suolo;
- emissioni sonore e tutela dall’inquinamento acustico;
- tutela da campi elettromagnetici;
- tutela da gas radon;
- gestione degli imenotteri aculeati;
- tutela e salvaguardia delle zone protette, siti di interesse comunitari (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), parchi ed aree a verde pubblico di competenza Comunale;
- autorizzazioni/comunicazioni per l’utilizzazione agronomica - spandimento degli effluenti provenienti dalle aziende zootecniche;
- autorizzazioni per l’attivazione dello scarico di acque reflue domestiche non recapitate in pubblica fognatura (scarico sub-irrigazione o in deposito temporaneo);
- aziende a rischio di incidente rilevante;
- autorizzazioni/comunicazioni utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari e di altri opifici;
- bonifica degli impianti di distribuzione dei carburanti R.R. n. 11/2019
Modalità presentazione istanza
I moduli di richiesta per le varie procedure ambientali sono reperibili dal sito istituzionale del Comune di Brindisi e vanno inviati a ambiente@pec.comune.brindisi.it
Quando rivolgersi
5.1.1 Scarico reflui in depositi temporanei
Qualora la zona, ove è ubicato l’immobile, non sia servita da fognatura pubblica e qualora non sia possibile effettuare un trattamento diverso (sub - irrigazione) è consentito lo scarico dei reflui domestici in depositi temporanei.
Qualora specifiche criticità territoriali e dei luoghi rendano impossibile il rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui al Regolamento regionale n. 7/2016, è rimessa alle valutazioni dell'Autorità competente l'eventuale rilascio di nulla osta al deposito temporaneo mediante opere con caratteristiche tecnico-costruttive diverse, previo parere di compatibilità igienico-sanitaria dell'ASL territorialmente competente, fermo restando il rispetto delle finalità del presente regolamento e di ogni ulteriore disposizione vigente in materia.
Il cittadino che intende ottenere il Nulla Osta in deroga di cui all’art. 10 bis del R.R. n. 7/2016 deve fare richiesta compilando un modulo prestampato, reperibile presso l’Ufficio Tutela Ambientale V.I.A.
5.1.2 Attivazione scarico di acque reflue domestiche tramite il sistema della subirrigazione
Il cittadino che ha un immobile ubicato in una zona non servita da fognatura pubblica può richiedere l’attivazione dello scarico di acque reflue domestiche sul suolo, tramite sub-irrigazione derivata chiarificazione e stabilizzazione in vasche settiche tipo Imhoff.
Questo sistema, applicato all'effluente di una vasca IMHOFF o di una fossa settica, consente sia lo smaltimento che una ulteriore depurazione, sfruttando le capacità depurative del terreno: meccaniche, chimiche, biologiche. L'assorbimento, la degradazione biologica ed infine la dispersione del liquame avviene senza contatti diretti con l'atmosfera ed all'interno di una trincea di dispersione, evitando dunque problemi di natura igienica quali le esalazioni moleste e gli impaludamenti.
Il cittadino che intende ottenere l’autorizzazione allo scarico di cui al R.R. 26/2011 deve fare richiesta compilando la prevista documentazione, reperibile presso l’Ufficio Tutela Ambientale.
5.1.3 Autorizzazione in deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo, cantieri ed eventi musicali
Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito.
In particolare:
- nell'ambito di cantieri edili l'esercizio di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere ecc.) il cui uso ha un carattere non
occasionale, ma continuativo; - in luogo pubblico od aperto al pubblico con l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora o di qualsiasi altro impianto o attrezzatura rumorosa
Le attività rumorose temporanee possono riguardare in particolar modo: cantieri edili, stradali e assimilabili; luna park e circhi; manifestazioni musicali all’aperto; manifestazioni popolari; manifestazioni sportive; cinema all’aperto; attività di intrattenimento negli esercizi pubblici; attività di intrattenimento musicale svolta sul demanio marittimo; attività di pubbliche feste da ballo autorizzate ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S., svolte sul demanio marittimo o in aree private ; pubblicità fonica; altre attività con caratteristiche temporanee tra le quali attività agricole, ecc.
Qualora si preveda che le attività temporanee per cui viene richiesta l'autorizzazione superino i limiti previsti (orari e/o acustici) stabiliti dalla L.R. n. 3/2002 e/o dalla classificazione acustica del territorio comunale e/o i limiti differenziali di immissione, occorre presentare apposita richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione. Copia dell'autorizzazione e della relazione previsionale di impatto acustico devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività. In caso di cantieri edili, copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto di autorizzazione.
Per i cantieri edili il Settore per le specifiche competenze e professionalità presenti in materia di acustica ambientali, esamina e valuta i piani di risanamento delle imprese di cui all’art. 11 della L.R. n. 3/2002, esprime i pareri in acustica ambientale nei vari procedimenti di esame ed autorizzatori ai diversi livelli, esamina e valuta le relazioni di impatto acustico inerente cantieri edili, lavorazioni ed impianti.
In ogni caso comunque, anche nelle situazioni rientranti nell’applicazione del D.L.n. 70/2011 art. 5 e del D.P.R. n. 227/2011 art.4, la documentazione di asseverazione/attestazione dovrà essere sottoscritta anche dal Tecnico competente in acustica ambientale.
Il cittadino che intende far richiesta di tale autorizzazione deve presentare istanza inviata via p.e.c. ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it allegando la necessaria documentazione.
5.1.4 Nulla osta ai fini della prevenzione dell’impatto acustico
I cittadini e le aziende che intendono avviare attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali possono far richiesta, ai sensi dell’art. 8 della Legge 447/95 e ss.mm.ii., di un nulla osta ai fini della
prevenzione dell’impatto acustico, salvo quanto previsto dal DPR 227/2011.
Il nulla osta è necessario nei seguenti casi:
- (inquinamento acustico) introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- (ambiente abitativo) introduzione di rumore in ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- (sorgenti sonore fisse) in presenza di impianti tecnici di edifici e altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime,
industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative; - (sorgenti sonore mobili) in presenza di sorgenti sonore non elencate sopra.
Il cittadino che intende richiedere il rilascio del nulla osta di cui all’art. 8 della Legge 447/95, e/o depositare l’autocertificazione di cui al D.P.R. 227/2011 deve presentare istanza inviata via p.e.c. ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it allegando la necessaria documentazione; la documentazione dovrà essere sottoscritta ed attestata dal Tecnico competente in acustica ambientale. La modulistica riguarda anche le emissioni acustiche derivanti da attività di cantieri edili e stradali.
5.1.5 Autorizzazione per attività musicale su suolo pubblico
I titolari delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006 “Impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (ex attività ad Inquinamento Poco Significativo di cui all'Allegato 1 all'ex d.P.R. 25/07/1991) sono tenuti a inviare Comunicazione al comune di Brindisi per le “attività ad inquinamento scarsamente rilevante” all’atto dell’attivazione degli impianti/attività o a seguito di modifiche, in conformità alle prescrizioni etcniche indicate nel Regolamento edilizio comunale. A tal fine alla comunicazione va allegato un lay out dell’impianto ed una relazione tecnica descrivente i combustibili utilizzati ed i sistemi di abbattimento degli effluenti in atmosfera.
Gli interessati sono tenuti a presentare istanza inviata via p.e.c. ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it allegando la necessaria documentazione.
5.1.6 Comunicazione di attività scarsamente rilevante ai fini dell’inquinamento atmosferico
I titolari delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006 “Impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (ex attività ad Inquinamento Poco Significativo di cui
all'Allegato 1 all'ex d.P.R. 25/07/1991) sono tenuti a inviare Comunicazione al comune di Brindisi per le “attività ad inquinamento scarsamente rilevante” all’atto dell’attivazione degli impianti/attività o a seguito di modifiche, in conformità alle prescrizioni etcniche indicate nel Regolamento edilizio comunale. A tal fine alla comunicazione va allegato un lay out dell’impianto ed una relazione tecnica descrivente i combustibili utilizzati ed i sistemi di abbattimento degli effluenti in atmosfera.
Gli interessati sono tenuti a presentare istanza inviata via p.e.c. ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it allegando la necessaria documentazione.
5.1.7 Tutela da gas Radon – Legge regionale 3 novembre 2016 n. 30, come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2017 n. 36
La Legge Regionale n.30 del 3 novembre 2016, modificata con la Legge Regionale n. 36 del 9 agosto 2017, al fine di garantire la riduzione del radon in ambiente confinato e valutare la conseguente esposizione delle persone agli
effetti del gas, prevede l’obbligo del monitoraggio dei luoghi e negli ambienti aperti al pubblico; nel caso in cui i risultati evidenzino superamento delle concentrazioni di Radon oltre il valore di 300 Bequerel/metro cubo, dovrà essere
attivato un intervento di risanamento degli immobili nelle zone in cui sono stati registrati i superamenti.
Secondo la Legge Regionale, per gli immobili destinati ad attività aperte al pubblico e nei cosiddetti “edifici strategici” (edifici scolastici, caserme, uffici pubblici, Ospedali, ambulatori e strutture sanitarie, socio assistenziali, strutture ricreative, sportive, e culturali, locali di spettacolo ed intrattenimento), gli esercenti hanno l’obbligo di avviare misurazioni su base semestrale (suddivise in due distinti semestri primavera-estate e autunno- inverno), su un arco temporale di un anno, sul livello di concentrazione di attività del gas radon e di trasmettere gli esiti del monitoraggio al Comune di appartenenza e ad ARPA Puglia.
L’obbligo di monitoraggio riguarda i locali aperti al pubblico ubicati al piano terra, seminterrato ed interrato; le misurazioni dovranno essere svolte con l’installazione minima di n. 1 rilevatore passivo (dosimetro CR39),così previsto:
a. per locali separati di piccole dimensioni (inferiori a 50 m2) è sufficiente una misura in ciascun locale;
b. per locali separati di medie e grandi dimensioni è consigliabile una misura ogni 100 m2 di superficie.
c. La relazione tecnica redatta dagli esercenti le attività di cui al comma 1 dell’art.4 della Legge regionale deve essere trasmessa al comune di brindisi – settore ambiente; la relazione descrittiva deve essere redatta secondo
quanto previsto dalle linee guida ARPA Puglia e contenere i risultati del monitoraggio.
Ogni informazione in proposito è disponibile sul sito del Comune di Brindisi nella specifica partizione Ambiente – Radon
5.1.8 Tutela da campi elettromagnetici
L’inquinamento elettromagnetico o “elettrosmog” è prodotto dai campi elettrici e magnetici generati da vari apparati elettrici ed elettronici (computer, elettrodomestici, linee elettriche, telefoni cellulari, antenne radio televisive, ecc.).
L’assenza di una percezione fisica di questi campi, la mancanza di conoscenze certe degli effetti sulla salute umana e, soprattutto, l’uso crescente di nuove tecnologie di comunicazione ha alimentato la preoccupazione della popolazione.
I campi elettromagnetici (CEM) generati dalle principali sorgenti artificiali si suddividono in:
- campi a bassa frequenza, quando è compresa tra 0 Hz e 3000 Hz;
- campi ad alta frequenza, quando è compresa tra i 100 kHz e i 300 GHz, per le radio frequenze, e tra i 300 MHz e i 300 GHz, per quelle a microonde.
- Le principali sorgenti artificiali di campi a bassa frequenza sono i sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, comunemente detti elettrodotti. Gli elettrodotti sono costituiti da linee elettriche, impianti di
produzione dell’energia elettrica e stazioni o cabine di trasformazione elettrica nonché da tutti i dispositivi, ad uso domestico ed industriale, alimentati a corrente elettrica alla frequenza di 50 Hz, quali elettrodomestici, videoterminali, ecc. - I campi ad alta frequenza sono invece generati dagli impianti radioelettrici per la fornitura dei servizi di telefonia mobile e trasmissione dati o per la connettività in banda larga con tecnologia wireless. Sorgenti di campi ad
alta frequenza sono gli impianti di diffusione radiotelevisiva, i ponti radio, i radar, i telefoni cellulari e gli smartphone, i modem wi-fi, i forni a microonde, i sistemi di allarme ecc.
Il servizio riceve segnalazioni di cittadini che richiedono verifiche tese alla vigilanza e controllo delle emissioni elettromagnetico da sorgenti di telefonia mobile radioTV; consistono nello svolgimento di sopralluoghi conoscitivi e nell’effettuazione di rilievi strumentali di campo elettromagnetico. Le misure sono svolte da ARPA Puglia e sono eseguite prevalentemente laddove si prevedono le principali esposizioni di campo elettromagnetico.
Per segnalazione e richieste di monitoraggio e controllo delle emissioni da stazioni radio base di telefonia mobile è scaricabile il format da inviare al Settore Ambiente ed il successivo inoltro ad ARPA Puglia.
5.1.9 Autorizzazioni, istanze di recupero e di proroga per le attività Estrattive
La Legge Regionale n. 22/2019, abroga la disciplina previgente di cui alla L.R. n. 37 del 22/05/1985, e ridistribuisce le competenze in materia di attività estrattive rispetto all’attuale assetto. Vengono demandate ai Comuni le competenze in
materia di autorizzazione e vigilanza. Nell’ambito della ridistribuzione delle competenze, spetta al comune ed alla Regione il compito di censire i numerosi siti estrattivi dismessi presenti sul territorio regionale, programmare e promuovere il recupero.
Il cittadino deposita l’istanza attraverso l’Ufficio Protocollo, allegando la documentazione richiamata nella normativa regionale.
5.1.10 Aziende a rischio di incidente rilevante
La presenza sul territorio di stabilimenti industriali, che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro attività produttive, espone la popolazione e l’ambiente circostante al rischio industriale. Un incidente industriale può, infatti,
provocare danni alla popolazione e al territorio. L’analisi e la regolamentazione del Rischio di Incidente Rilevante è disciplinata dal d.lgs. n. 105/2015 meglio nota come “Seveso III”.
L'assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa Seveso è basata su un meccanismo che tiene conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e dei preparati presenti (ad esempio tossiche, molto tossiche, comburenti, esplosive,
infiammabili, pericolose per l’ambiente) e delle loro quantità.
I gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono inviare alle Autorità competenti una Notifica, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.105/2015 e s.m.i., e vengono quindi inseriti nel Registro delle Aziende a Rischio di incidente Rilevante.
Per gli Stabilimenti a Rischio d’Incidente Rilevante sono previste diverse attività di controllo, finalizzate a verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza poste in essere dal gestore per la prevenzione degli incidenti rilevanti:
- Verifiche ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza
- Istruttorie dei Rapporti di Sicurezza;
- Pianificazione dell'emergenza;
- Compatibilità territoriale e ambientale.
Il Settore Ambiente cura attraverso la propria specifica rappresentanza tecnica per l’Amministrazione Comunale in seno al Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco di Puglia le specifiche, complesse e particolari attività sopra descritte nella valutazione dei vari procedimenti ed incombenze che di volta in volta vengono rappresentate dall’ISPRA e dal Comitato Regionale dei Vigili del Fuoco di Puglia.
Ogni informazione in proposito è disponibile nel documento Rischio di incidenti rilevanti e notifiche.
5.1.11 Bonifiche ambientali
Una bonifica ambientale, è una attività atta alla rimozione di contaminanti dal suolo, dalle acque superficiali, falde acquifere, dai sedimenti e da altri materiali naturali.
Oggi, a disciplinare le bonifiche ambientali è il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) al titolo V della parte IV. Tale norma (che attua la direttiva europea 2004/35/CE in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale)
definisce procedure, criteri e modalità per effettuare operazioni di eliminazione o riduzione delle sorgenti di inquinamento e di sostanze inquinanti.
Per attività di bonifica si intende la riparazione, miglioramento e ripristino del bene ambientale, dall’impatto dovuto da un’attività naturale o terza. che ne abbia modificato lo stato.
La bonifica ambientale corrisponde all’insieme di interventi messi in atto, per eliminare o ridurre fonti di inquinamento e sostanze inquinanti presenti nel suolo, sottosuolo ed acque sotterranee che possono essere un danno
all’ambiente ed all’ecosistema.
Gli interventi hanno l’obiettivo di ridurre le concentrazioni di sostanze inquinanti al di sotto delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) e CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione).
Per legge, il principale soggetto obbligato alla bonifica ambientale è il responsabile dell’inquinamento. La bonifica viene avviata dopo la formale approvazione di un progetto da parte delle autorità competenti.
In caso di urgenza, gli interventi devono essere attuati immediatamente dal responsabile dell’inquinamento o dal proprietario del sito contaminato senza dover attendere l’approvazione delle autorità competenti.
Le bonifiche ambientali sono obbligatorie per acque sotterranee, suolo, sottosuolo, materiali da riporto, eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti. Le disposizioni normative si estendono anche all’abbandono dei rifiuti.
Il D. Lgs. 152/2006 individua varie tipologie di siti da bonificare, tra cui siti dismessi e con attività in esercizio, aree militari, siti soggetto a sequestro, aree contaminate di dimensioni ridotte, siti di interesse nazionale o di interesse pubblico per la riconversione industriale.
La procedura di una bonifica ambientale prevede varie fasi:
- Comunicazione dell’evento che può contaminare il sito agli enti di competenza. Entro 24 ore, il responsabile della contaminazione (come pure il proprietario o gestore dell’area che rileva il pericolo) deve mettere in atto le necessarie misure di prevenzione;
- Attuazione dell’indagine ambientale preliminare per verificare l’eventuale superamento delle soglie CSC. Se le CSC non vengono superate, il responsabile è tenuto semplicemente a ripristinare la zona contaminata comunicandolo con autocertificazione alle PP.AA. competenti;
- In caso di superamento delle CSC, il responsabile dovrà comunicarlo immediatamente al Comune ed alle Province competenti per territorio descrivendo le misure di prevenzione e messa in sicurezza adottate;
- Predisposizione di un piano di caratterizzazione che consiste nella raccolta di dati storici per ricostruire tutte le attività produttive svolte sul sito, accumulo e stoccaggio di rifiuti, ecc. e per verificare l’eventuale presenza di pericolo;
- Svolgimento delle attività con ARPA ed esecuzione delle analisi di laboratorio per verificare la distribuzione della contaminazione;
- Redazione dell’Analisi di Rischio sito specifica nel caso si riscontrasse il superamento dei limiti tabellari per determinare le CSR accettabili per il sito;
- Stesura del Progetto Operativo di Bonifica che indica interventi, tecnologie da utilizzare, costi e tempi previsti. Questo progetto deve essere approvato dalla Regione o dal Ministero dell’Ambiente;
- Collaudo degli interventi di bonifica da parte di ARPA territoriale;
- Redazione della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Regione/Provincia/Città Metropolitana.
Il D.Lgs. 152/06 prevede l’obbligo della caratterizzazione del sito e dell’analisi di rischio sito specifica se si superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). L’analisi di rischio sito specifica serve a individuare le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio): il superamento delle soglie richiede la messa in sicurezza e la bonifica.
Un sito risulta non contaminato quando la contaminazione rilevata nell’area è inferiore alle CSC oppure, se superiore, risulta inferiore alle CSR.
Riguardo ai terreni, la norma definisce diversi valori di CSC a seconda del tipo di utilizzo (verde pubblico, privato, sito ad uso commerciale e industriale), mentre per le acque sotterranee si prevede un’unica CSC.
Nel Comune di Brindisi è individuata una estesa area SIN Sito di interesse nazionale in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull'ambiente circostante in termini di
rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i. comunemente indicato come Testo Unico Ambientale, TUA).
Il sito d’interesse nazionale individuato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) è stato oggetto di riperimetrazione ed è attualmente interessato a significativi procedimenti di bonifica.
A chi rivolgersi
Ufficio Ambiente Via Casimiro, 36 – piano III e IV
Igiene Urbana
Il Comune di Brindisi ha sottoscritto un contratto di servizio mediante il quale ha affidato la gestione del servizio di igiene ambientale su tutto il territorio pubblico cittadino alla società AVRpA S.p.A.
I servizi contemplati sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, costituendo quindi attività di pubblico interesse e non possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
Il Contratto di servizio di AVRpA spa con il Comune di Brindisi prevede, tra gli altri, la fornitura di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni private e da utenze non domestiche ubicate nel territorio comunale.
Il Contratto di servizio prevede, inoltre, servizi di pulizia delle strade del Comune con rimozione di rifiuti abbandonati negli spazi pubblici, raccolta di rifiuti tramite contenitori stradali, rimozione dei rifiuti derivanti da fiere e mercati, rimozione residui nevosi, ecc. come meglio dettagliato di seguito.
L’impegno dei cittadini di Brindisi per “Una città pulita e vivibile” è il risultato sia del servizio di smaltimento e pulizia svolto da AVRpA SpA sia dell’impegno e dell’attenzione dei cittadini.
Il Comune di Brindisi e l’operatore economico affidatario del servizio di igiene urbana invitano tutti a rispettare le norme del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e le disposizioni contenute nelle ordinanze vigenti.
I cittadini di Brindisi si impegnano a:
- non gettare a terra i rifiuti e i mozziconi di sigarette;
- usare sempre i cestini stradali solo per piccoli rifiuti e non per rifiuti di provenienza domestica;
- non abbandonare in strada rifiuti ingombranti: per il ritiro a domicilio è previsto il servizio gratuito prenotabile sul sito AVRpA spa www.avrgroup.it In alternativa si possono portare presso una dei due CCR ubicati al quartiere
Sant’Elia e Paradiso. - nelle passeggiate con il cane munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l’immediata rimozione delle deiezioni canine che vanno depositate nei cestinistradali.
- tenere separati i materiali riciclabili ed i rifiuti urbani pericolosi e depositarli negli appositi contenitori o portarli presso una dei CCR comunali;
- esporre in strada i sacchi e i cassonetti condominiali nei tempi e nei modidovuti, evitando di ingombrare troppo a lungo le strade e i marciapiedi ritirando i cassonetti entro l’orario previsto;
- rispettare scrupolosamente i divieti di sosta settimanali per il lavaggio delle strade o per la pulizia dei mercati;
- rispettare ogni altra norma riportata nel Regolamento di Igiene Urbana
Per quanto non riportato nel presente paragrafo si rimanda alla Carte dei Servizi redatta dall’operatore economico AVR S.p.A. affidatario del Servizio di Igiene Urbana consultabile sul sito www.avrgroup.it
I principali servizi oggetto del contratto sono:
- la raccolta porta a porta
- la pulizia e il lavaggio delle strade e delle aree verdi pubbliche
- la svuotatura dei cestini e dei cestoni e la raccolta dei rifiuti abbandonati.
Per informazioni specifiche relative ai servizi più ricorrenti quali:
- raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti domestici
- orari e informazioni sulle riciclerie cittadine
- modalità di raccolta differenziata dei rifiuti
- orari per la raccolta dei rifiuti e la pulizia stradale
Il calendario dettagliato dei servizi gestiti da AVRpA spa è consultabile sul sito www.avrgroup.it e sulla APP per smartphone DifferenzAPP
A chi rivolgersi
Ufficio Igiene Urbana - Via Casimiro, 36 – piano III e IV
Paesaggio
La Regione Puglia, che esercita la funzione autorizzatoria primaria, ha delegato formalmente il Comune di Brindisi (B.U.R.P. 92/2010) al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche con istituzione di apposita Commissione Locale per il Paesaggio, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20 del 07/10/2009 (“Norme per la pianificazione paesaggistica”).
In attuazione di detta delega l’Amministrazione comunale si è dotata del Regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio.
Nelle aree sottoposte a tutela dalla legge dello Stato (Decreto Legislativo n°42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.) è obbligatoria l'acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio che, entro il termine di 45 giorni (per il regime ordinario) o di 20 giorni (per il regime semplificato) dalla ricezione degli atti dal Comune si esprime.
Decorsi 60 giorni (per il regime ordinario) o 20 giorni (per il regime semplificato) senza che la Soprintendenza si sia espressa il Comune provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Decorsi infruttuosamente 65 giorni (per il regime ordinario) o 60 giorni (per il regime semplificato) senza pronuncia del Comune l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla Regione che vi provvede entro 60 giorni dalla ricevimento della richiesta (per il regime ordinario) o applicando gli articoli 2, comma 8 e 2-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.
Descrizione attività e servizi erogati
- Rilascio autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario per Beni Paesaggistici (con iter esteso comprendente il parere della Commissione Locale Paesaggio e la conformità del procedimento da parte della Soprintendenza MiBAC);
- Provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica con procedimento ordinario per Ulteriori Contesti Paesaggistici (con iter comprendente il parere della Commissione L.P.);
- Rilascio autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato per Beni Paesaggistici (con iter comprendente la conformità del procedimento da parte della Soprintendenza MiBAC);
- Provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica con procedimento semplificato per Ulteriori Contesti Paesaggistici (con responsabilità unica della struttura comunale);
- Provvedimento di Accertamento di compatibilità ex art 167 del Codice (c.d. sanatoria) per Beni Paesaggistici (successivo all’approvazione da parte della Soprintendenza MiBAC),
- Provvedimento di Accertamento di compatibilità ex art 167 del Codice (c.d. sanatoria) per Ulteriori Contesti Paesaggistici (con responsabilità unica della struttura comunale);
- Provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica per opere che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate per i procedimenti di VIA comunale e ministeriale (con iter comprendente il parere della Commissione L.P.);
- Rilascio parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi comunali.
- Provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica a supporto dei procedimenti VIA e VAS a carico del Settore ambiente non di competenza comunale per opere che comportino rilevante trasformazione (con iter comprendente il parere della Commissione L.P.);
- Analisi alfa-numerica-geografica delle tutele e vincoli con conseguenti proposte di rettifica.
Modalità presentazione istanza
I moduli di richiesta per le varie procedure paesaggistiche sono reperibili dal sito istituzionale Comune di Brindisi
Indirizzo PEC per l’invio: struttura.vaps@pec.comune.brindisi.it
Modulistica/Procedimenti paesaggistici delegati/
5.4 P.A.I. (Piano Assetto Idrogeomorfologico)
La Legge Regionale Puglia n. 19/2013 “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” attribuisce alla competenza degli uffici tecnici comunali l’espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell’articolo 11 delle norme tecniche d’attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) limitatamente agli interventi di cui:a. a. al comma 6 dell’articolo 6;
b. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 7
c. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 8;
d. al comma 1 dell’articolo 9;
e. al comma 1, lettere d), e), f,) dell’articolo 13;
f. al comma 1, lettera a), dell’articolo 14;
g. al comma 1 dell’articolo 15.
Descrizione attività e servizi erogati
a) Rilascio nulla osta ex art. 6 comma 6 delle NTA PAI nei casi in cui gli interventi ricadano nell’alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali, previo esame dello studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
b) Rilascio nulla osta ex art. 7 comma 1 delle NTA PAI nei casi in cui gli interventi ricadano nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.) previo esame dello studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
c) Rilascio nulla osta ex art. 8 comma 1 delle NTA PAI nei casi in cui gli interventi ricadano nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.) previo esame dello studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
d) Rilascio nulla osta ex art. 9 comma 1 delle NTA PAI nei casi in cui gli interventi ricadano nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.) previo esame della relazione sulla sicurezza idraulica.
e) Rilascio nulla osta ex art. 13 comma 1 delle NTA PAI nei casi in cui gli interventi ricadano nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) previo esame dello studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.
f) Rilascio nulla osta ex art. 14 comma 1 delle NTA PAI nei casi in cui gli interventi ricadano nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2) previo esame dello studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.
g) Rilascio nulla osta ex art. 15 comma 1 delle NTA PAI nei casi in cui gli interventi ricadano nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) previo esame della relazione sulla sicurezza geomorfologica.
Modalità presentazione istanza
I moduli di richiesta per le varie procedure P.A.I. sono reperibili dal sito istituzionale Comune di Brindisi
Indirizzo PEC per l’invio: struttura.vaps@pec.comune.brindisi.it
La documentazione di competenza del Comune di Brindisi è reperibile dal sito istituzionale della struttura tecnica addetta all’istruttoria delle deleghe regionale http://www.brindisiwebgis.it/.
Quando rivolgersi
Il proprietario di un immobile (un terreno o una costruzione) collocato in un luogo ricadente in area tipizzata dal vincolo P.A.I. e P.G. così come individuato dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia quando intende effettuare opere di
trasformazione.
A chi rivolgersi
Ufficio P.A.I. - Via Casimiro, 36 - piano III e IV
5.4 Demanio Marittimo
La Legge Regionale n. 17/2015 ha attribuito ai Comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti la gestione del demanio marittimo e del relativo contenzioso, fatta eccezione per i compiti di pertinenza regionale.
Descrizione attività e servizi erogati:
- Rilascio concessioni demaniali marittime;
- Rilascio concessioni suppletive per ampliamento o modifica dello scopo delle medesime;
- Rilascio autorizzazioni per l’esecuzione di lavori presso l’area in concessione;
- Rilascio autorizzazioni al subentro della concessione;
- Rilascio autorizzazioni all’affidamento della concessione o delle attività secondarie a terzi;
- Rilascio autorizzazioni al commercio itinerante sul demanio marittimo. Modalità presentazione istanza
I moduli di richiesta per le procedure riguardanti il Demanio Marittimo sono reperibili dal sito istituzionale Comune di Brindisi.
Indirizzo PEC per l’invio: struttura.vaps@pec.comune.brindisi.it
La documentazione di competenza del Comune di Brindisi è reperibile dal sito istituzionale della struttura tecnica addetta all’istruttoria delle deleghe regionale http://www.brindisiwebgis.it/.
Quando rivolgersi
Nei casi in cui si è interessati all’utilizzo di aree ricadenti nel demanio marittimo.
A chi rivolgersi
Ufficio Demanio Marittimo - Via Casimiro, 36 – piano III e IV
5.5 V.A.S. (Valutazione Strategica Ambientale) V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale)
La Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 566 del 28/03/2013 ha attribuito al Comune di Brindisi la delega ad esercitare le competenze in materia di VAS e VIA nei limiti di cui alla L.R. n. 44/2012.
Descrizione attività e servizi erogati.
La delega concessa presuppone la verifica, posta in capo ai Comuni delegati, della legislazione UE del rispetto dei principi fondamentali dettati dal d.lgs.152/2006, dei requisiti previsti dall’art. 4 della l.r. 44/2012, e del complesso delle disposizioni recate dalla normativa regionale in materia di VAS, ivi inclusi gli eventuali atti regolamentari (e/o direttive) emanati dalla Giunta successivamente.
Si premette che ogni progetto che richiede una VIA deve essere sottoposto ad una procedura di verifica per stabilire quale sia l’Autorità competente.
Con L.R. Puglia n.26/2022 “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”, la Regione Puglia ha conferito le funzioni di Autorità competente per i procedimenti di V.I.A. e di P.A.U.R. ai Comuni in relazione a progetti individuati dall’Elenco A3 allegato alla L.R. Puglia n.26/2022, e che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, comprese le modifiche/estensioni dei progetti di cui all’Elenco A3, ove la modifica o estensione di per sé sia conforme agli eventuali limiti stabiliti nello stesso Elenco A3.
Nel caso di modifiche/estensioni è possibile per il proponente richiedere all’Autorità competente una “valutazione preliminare” ex art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (TUA) finalizzata all’individuazione della procedura da avviare.
Il Comune è sempre Autorità competente quando il progetto, sebbene compreso nell’Elenco A3, interessa il territorio di due comuni.
Il Comune è sempre Autorità competente quando il progetto, sebbene compreso nell’Elenco A3, ricade, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, ovvero all'interno di siti della “Rete Natura 2000”.
Il Comune è sempre Autorità competente quando il progetto contiene opere riconducibili alla competenza dello stesso Comune.
Nel caso in cui, per effetto di sopravvenute modifiche alla disciplina nazionale in materia VIA, le disposizioni regionali che definiscono i progetti e attività degli Elenchi A non risultino coerenti con quanto disposto dalla normativa nazionale, si applica quest’ultima fino all’adeguamento della normativa regionale e con le competenze indicate all’art.4, comma 18, della L.R. Puglia n.26/2022.
Descrizione attività e servizi erogati
a) Controllo dei Piani che non siano soggetti a verifiche di compatibilità vincolanti in sede regionale, ivi incluse la valutazione d’incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e la verifica di compatibilità alla vigente pianificazione paesaggistica; siano strumenti
attuativi di Piani urbanistici generali approvati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per i quali sia stata svolta la VAS.
b)Rilascio del provvedimento di V.I.A. quando si tratta di progetti di interesse locale o di impatto ambientale limitato a livello comunale, che non interessano più Comuni.
Quando rivolgersi
La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti, ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ambiente), ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.
In tale ambito la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione
degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare gli impatti ambientali di un progetto, intesi come effetti significativi, diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi sui seguenti fattori:
- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.
Ciascun progetto proposto, in funzione delle sue specifiche caratteristiche, è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) o a Verifica di assoggettabilità a VIA.
La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) si svolge secondo le modalità del P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).
A chi rivolgersi
Ufficio VAS/VIA - Via Casimiro, 36 – piano III e IV
Pagina aggiornata il 28/03/2025