Descrizione
Che cos’è il radon?
Il radon è un gas nobile radioattivo presente in natura nel suolo a seguito del processo di decadimento dell’uranio. L’uranio è presente ovunque nel sottosuolo. Il decadimento naturale dell’uranio genera altri prodotti radioattivi, tra cui il radio e come stadio successivo il radon. Gli atomi di radon possono subire un ulteriore decadimento producendo polonio, bismuto e piombo. Questi prodotti, detti prodotti di filiazione del radon, sono anch’essi radioattivi e rimangono sospesi nell’aria che respiriamo. All’interno dei locali si fissano su oggetti, granelli di polvere e minuscole particelle sospese denominate aerosol. Essi possono penetrare nei polmoni attraverso la respirazione, depositarsi nei tessuti polmonari e irradiarli. L’esposizione duratura a questi prodotti può provocare tumori ai polmoni. Maggiore è la concentrazione nell’aria e la durata dell’esposizione, maggiore è il rischio di un tale danno.Modalità di propagazione del radon
Più il sottosuolo è permeabile, più facilmente il gas radon emerge in superficie attraverso microfratture del materiale e tende quindi ad accumularsi negli ambienti chiusi quali miniere o negli edifici privi di un adeguato ricambio di aria. La permeabilità è elevata nei tipi di suolo caratterizzati da interstizi sottili (pori), da cavità maggiori (fessure, crepacci, zone detritiche e zone franose), nei sistemi carsici e nelle grotte. Attraverso gli strati di argilla ermetici, invece, il radon non riesce praticamente a propagarsi. Pertanto, le differenze da luogo a luogo sono molto marcate.La Regione Puglia, al fine di garantire la riduzione del radon in ambiente confinato ha adottato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 4 novembre 2016 la Legge Regionale 3 novembre 2016 n.30, modificata dalla Legge Regionale 9 agosto 2017, n. 36 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso”.
Il radon oggi costituisce in Italia la seconda causa di tumori ai polmoni, ed è per questo che questa Legge assume questa importanza.
L’obiettivo della norma è quella di ridurre al massimo, attraverso il monitoraggio negli ambienti, l’esposizione delle persone nei luoghi aperti al pubblico, agli effetti del gas per attivare successivamente una attività di risanamento degli immobili nelle zone in cui si rileva maggiore concentrazione del gas.
L’attività di prevenzione e riduzione dal rischio Radon è rappresentata dalle azioni contenute nel piano regionale unitamente alle linee guida predisposte dal supporto tecnico-scientifico dell’ARPA. La norma contiene l’individuazione delle aree e degli edifici a rischio per la salute della popolazione, i limiti di concentrazione del gas radon per le differenti tipologie e destinazioni di immobili, la realizzazione e la gestione di una banca dati delle misure del gas annualmente aggiornata.
La norma regionale stabilisce in 300 Bq/metro cubo i limiti di concentrazione per le nuove e vecchie costruzioni, escludendo i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del limite di concentrazione consentito, misurata nell’arco temporale di un anno.
Per gli immobili destinati ad attività aperte al pubblico, agli esercenti è fatto obbligo di avviare misurazioni semestrali sul livello di concentrazione di attività del gas radon ed a trasmettere gli esiti al Comune di appartenenza e ad ARPA Puglia.
Qualora gli esiti di concentrazioni dovessero risultare superiori ai limiti fissati, l’immobile, secondo le modalità di massima individuate nella Legge Regionale, dovrà essere sottoposto a risanamento.
Per le nuove costruzioni, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute ogni dieci anni, mentre per quanto riguarda gli edifici esistenti le attività devono essere compiute ogni 5 anni.
La necessità di una corretta informazione ai cittadini sulla natura del rischio connesso all’esposizione al radon, alle azioni di prevenzione e tutela da intraprendere e sulle attività di monitoraggio previste dalla norma rappresentano un impegno del Comune di Brindisi, attraverso iniziative di varia natura per la più corretta gestione ed applicazione della norma.Per informazioni:
dott. biol. Vincenzo Carella – servizio Ambiente
tel. 0831.229267 e.mail: vincenzo.carella@comune.brindisi.itMateriale divulgativo e normativa di riferimento:
- Legge Regionale n. 30/2016 - testo coordinato
- Linee guida ARPA Puglia
- Guida tecnica luoghi di lavoro sotterranei
- Opuscolo ENEA
- Opuscolo ISPESL
L'art. 12 della Legge Regionale 18/2019 è intervenuta con modifica alla legge regionale 3 novembre 2016, n. 30 "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso.
In particolare gli esercenti delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2016, n. 30 che non hanno provveduto nei termini agli adempimenti previsti al medesimo articolo 4, comma 2, è consentito l’avvio delle attività di misurazione previste entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa segnalazione al Comune competente.
In caso di mancata trasmissione dei dati alle autorità competenti, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 18/2019, si applicano i rimedi già previsti dall’articolo 4, comma 2, della l.r. 30/2016.
La mancata segnalazione al comune competente, prevista dal comma 1, impedisce la facoltà dell’avvalersi dei nuovi termini.
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Settore 5: Ambiente ed Igiene Urbana - Paesaggio e Demanio Costiero
Si occupa della prevenzione dall'inquinamento con riferimento alle competenze attribuite all’Amministrazione comunale, coordina attività di tutela del territorio comunale, assicura la tutela del paesaggio, assicura la tutela dell’igiene pubblica.