Rischio di incidenti rilevanti e notifiche

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Rischio di incidenti

Data pubblicazione:

01 Gennaio 2020

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Descrizione

Con il termine di “rischio industriale”, si intende fare riferimento a quella componente del rischio tecnologico (cioè dovuto peculiarmente all’attività antropica) che si correla alla presenza di infrastrutture industriali in cui vengono manipolate sostanze pericolose, qualunque sia la loro dimensione. La presenza sul territorio di stabilimenti industriali, che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro attività produttive, espone la popolazione e l’ambiente circostante al rischio industriale. Un incidente industriale può, infatti, provocare danni alla popolazione e al territorio. L’analisi e la regolamentazione del Rischio di Incidente Rilevante sono state avviate per la prima volta, nell’ambito della Comunità Europea, con la Direttiva 82/501/CE, “Direttiva Seveso”, a seguito dell’incidente avvenuto all’ICMESA di Seveso (Mi) nel 1976, ove vi fu un’emissione di diossina in atmosfera. Nel corso degli anni, tale direttiva è stata revisionata mediante l’emanazione della Direttiva 96/82/CE, detta “Seveso II”, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, e successivamente della Direttiva 2003/105/CE, meglio nota come “Seveso III”, recepita a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 238 del 21 settembre 2005. A partire dall’1 giugno 2015, la Direttiva 96/82/CE è abrogata dalla Direttiva 2012/18/UE. L’evoluzione del quadro normativo traccia con chiarezza il mutato approccio che la Commissione Europea e la Comunità Scientifica hanno delineato. Si è passati, infatti, da un concetto di sicurezza rivolto principalmente alle installazioni industriali ed ai lavoratori, ad uno che vede le attività produttive nel contesto territoriale, urbano ed ambientale in cui sorgono, con riferimento specifico alla tutela della popolazione e dell’ambiente. L'assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa Seveso è basata su un meccanismo che tiene conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e dei preparati presenti (ad esempio tossiche, molto tossiche, comburenti, esplosive, infiammabili, pericolose per l’ambiente) e delle loro quantità. I gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono inviare alle Autorità competenti una Notifica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i., e vengono quindi inseriti nel Registro delle Aziende a Rischio di incidente Rilevante. Attività a Rischio di Incidente Rilevante in Puglia Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul territorio regionale sono 44; di questi 28 soggetti alla notifica di cui all’art. 6 del D.Lgs. 238/05 e 16 soggetti alla notifica completa di Rapporto di Sicurezza di cui all’art. 8. Dal punto di vista della distribuzione geografica provinciale, la provincia di Bari risulta essere caratterizzata dal maggior numero di stabilimenti a rischio, tuttavia è importante precisare che nelle aree industriali di Taranto e di Brindisi insistono importanti industrie di processo, le quali hanno una pericolosità intrinseca più elevata rispetto ai depositi, peraltro spesso delocalizzati, presenti nelle restanti province della regione. Attività di Controllo in Puglia sugli Stabilimenti rientranti nelle direttive Seveso Per gli Stabilimenti a Rischio d’Incidente Rilevante sono previste diverse attività di controllo, finalizzate a verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza poste in essere dal gestore per la prevenzione degli incidenti rilevanti: - Verifiche ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza; - Istruttorie dei Rapporti di Sicurezza; - Pianificazione dell'emergenza; - Compatibilità territoriale e ambientale. Il Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell' Emergenza di Arpa Puglia effettua le visite ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti soggetti agli obblighi, di cui all’art.14 del DLgs 105/2015, come previsto dalla Legge Regionale n. 6/08 e partecipa alle attività istruttorie sui Rapporti di Sicurezza in seno al  Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi (CTR) è integrato da due esperti dell’ARPA Puglia e da un rappresentante dell’amministrazione comunale.Inventario Nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Fonte ISPRA - Ministero della Transazione Ecologica): Inventario Seveso D.Lgs. 105/2015 (isprambiente.gov.it)
     
  • Versalis S.p.A.  NOTIFICA VERSALIS N. 3610 APPROVATA IL 24-12-2011 (aggiornamento 14/02/2023)
  • IPEM (aggiornamento 10/12/2021)
  • EUROAPI ITALY Notifica 4344 del 23/06/2023 (aggiornamento 06/07/2023)
  • BASELL Notifica 4398 del 06/07/2023 (aggiornamento 14/07/2023)
  • CHEMGAS Notifica 4274 del 11/07/2023 (aggiornamento 01/09/2023)
  • Versalis S.p.A. Notifica n. 4818 (aggiornamento 20/08/2024)
  • Versalis S.p.A. Notifica sez. E (aggiornamento 20/08/2024)
  • Versalis S.p.A. Notifica 4850 aggiornamento 24/09/2024)
  • Versalis S.p.A. Notifica sez. E (aggiornamento 24/09/2024)
  • EUROAPI S.p.A. Notifica 4855 (aggiornamento 09/10/2024)
  • EUROAPI S.p.A. OP24000PLN-E (aggiornamento 09/10/2024)
  • IDVIA 1013 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006. INSERIMENTO DI UN NUOVO PROCESSO PRODUTTIVO PER LA PRODUZIONE DI SALI DI VITAMINA 812 ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DENOMINATO CHIMICO 3 DELLO STABILIMENTO, sito in agro di BRINDISI, Località INDUSTRIALE, Prov. BR, C.A.P. 72100, Via/Piazza VIA ANGELO TITI 22/26.
    • Si informa, altresì, che è stato pubblicato sul sito web della Regione Puglia: http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Avvio+di+Procedimento l'avviso di cui all'art. 23 co.1 lett. e) del D.lgs. 152/2006 e, di conseguenza a far data dalla pubblicazione del suddetto avviso: per la durata di trenta giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27bis co. 4 del D.lgs. 152/2006 “il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica”; ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 1 del D.lgs. 152/2006, "decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA"; ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.3 del D.lgs. 152/2006, "chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.Pubblicazione su web

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Ultimo aggiornamento: 17/12/2024, 16:30

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